Regio decreto 29 agosto 1889, n. 6425 Art. 3
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo con la somma annuale di L. 12,000, ed il comune di Cerignola e la provincia di Foggia, con annue L. 4000 respettivamente.
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo con la somma annuale di L. 12,000, ed il comune di Cerignola e la provincia di Foggia, con annue L. 4000 respettivamente.