Regio decreto 15 gennaio 1891, n. 20 Art. 2
Al periodo «I fondi urbani sempre debbono essere assicurati contro gl'incendi» del penultimo capoverso dell'art. 12 dello statuto predetto, e' sostituito il seguente: «I fabbricati, sia urbani che rustici, esistenti sopra i fondi offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, con inserzione nella relativa polizza della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.»
Verweist auf
- Regio decreto 15 gennaio 1891, n. 20 Art. 12