Regio decreto 15 gennaio 1891, n. 20 Art. 3
All'art. 32 e' sostituito il seguente: «Le assemblee, osservate le norme seguenti, deliberano legalmente quando in prima convocazione intervengano la meta' piu' uno dei soci effettivi e nelle successive non meno di un terzo dei medesimi. Le decisioni di esse obbligano anche i soci non intervenuti.»
Verweist auf
- Regio decreto 15 gennaio 1891, n. 20 Art. 32