Regio decreto 22 marzo 1891, n. 124 Art. 3
All'articolo 23 e' aggiunto il seguente capoverso: «6.° In acquisto di titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, e di cartelle fondiarie ed agrarie.»
All'articolo 23 e' aggiunto il seguente capoverso: «6.° In acquisto di titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, e di cartelle fondiarie ed agrarie.»