Regio decreto 22 marzo 1891, n. 124 Art. 4
All'articolo 24 e' aggiunto il seguente capoverso: «I fabbricati, sia urbani che rustici, offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, con inserzione nella polizza relativa della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.»