Regio decreto 21 gennaio 1892, n. 22 Art. 2
Le rendite di detto ente dedotti gli oneri che gravano sopra di esso in virtu' della legge 10 luglio 1887, n. 4799 , (serie 3ª), sono destinate al mantenimento dello istituto d'istruzione agraria che, a norma della stessa legge, sara' fondato con Nostro successivo decreto.