Regio decreto 21 gennaio 1892, n. 22 Art. 3
L'amministrazione dell'ente e' affidata ad un consiglio composto di cinque membri nominati dal Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio: uno di essi con le funzioni di presidente. La durata del consiglio e' di cinque anni. Nel primo quinquennio esce di ufficio ogni anno un consigliere estratto a sorte; in seguito le rinnovazioni si fanno per anzianita'. La prima estrazione avra' pero' luogo nel gennaio 1898. I consiglieri che escono non possono essere rieletti che dopo due anni. Il presidente rappresenta l'ente verso il Ministero ed il pubblico. ((2)) L'amministrazione sara' condotta alla dipendenza e sotto la sorveglianza del ministro di agricoltura e commercio con le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio Decreto 2 aprile 1908, n. CXLVII (147), nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (735), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' revocata la disposizione dell'articolo 1° del R. decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (parte supplementare) che vieta di rieleggere per due anni, i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, i quali per compiuto quinquennio escono di carica".