Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 11
Compiuta la loro educazione, le alunne devono uscire dall'educandato. La educazione sara' regolata in modo da compiere il suo intiero svolgimento per il 19° anno di eta' delle alunne. Quelle che giunte a tale eta' non abbiano ultimato il corso di studi al quale siano ascritte e le orfane di entrambi i genitori, potranno rimanere nell'educandato fino al 21° anno. Oltre tale eta', a nessun titolo e per nessuna ragione, le alunne potranno rimanere nello educandato.