Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 10
La educazione e la istruzione delle alunne sono distinte in periodi separati per grado e per eta'. Compito del primo periodo e' la istruzione elementare delle fanciulle secondo i programmi governativi, unitamente ai primi rudimenti dei lavori donneschi. Compito del secondo periodo e' la istruzione complementare e professionale col corredo delle nozioni generali di utile applicazione nell'esercizio delle singole arti e professioni.