Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 9
Il consiglio di amministrazione nel concorso di tutte le richieste di ammissione valutera' a prudenza sua, il maggiore bisogno di ciascuna richiedente e conservera' gli elementi giustificativi del suo giudizio e della concessione. Le orfane hanno titolo a preferenza.