Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 8
Il numero delle fanciulle da ammettere sara' determinato in base ai quattro quinti della rendita disponibile, desunti dai risultati di un triennio.
Il numero delle fanciulle da ammettere sara' determinato in base ai quattro quinti della rendita disponibile, desunti dai risultati di un triennio.