Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 26
L'esercizio finanziario di ciascun anno e' regolato dai bilanci speciali dei singoli enti riuniti e dal bilancio del gruppo.
L'esercizio finanziario di ciascun anno e' regolato dai bilanci speciali dei singoli enti riuniti e dal bilancio del gruppo.