Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 27
I bilanci speciali degli enti segnano in attivo, secondo le regole ordinarie di contabilita', tutte le entrate di qualsiasi natura di ciascun ente; segnano in passivo, specificandole, tutte le spese dipendenti da oneri patrimoniali e il passaggio di tutta la rendita disponibile per la beneficenza al bilancio del gruppo.