Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 3
La costituzione del gruppo e' diretta: a) a raccogliere, mantenere ed educare merce' pagamento di una parte della spesa, giovanette di civili famiglie, che per ristrette condizioni finanziarie non potrebbero provvedere alla loro educazione senza il concorso della beneficenza; b) a dare alle giovanette stesse cognizioni e attitudini che le mettano in grado al tempo della loro uscita dall'educandato, di bastare a se' stesse nel governo della famiglia o nell'esercizio di un'arte o professione corrispondente alla loro classe sociale; c) ad estendere gli effetti della beneficenza educativa con la graduale applicazione ad essa delle rendite assorbite dal conservatorio.