Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 4
L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalita' secondaria dei singoli statuti degli enti riuniti, e' commesso al consiglio di amministrazione del gruppo.
L'adempimento di ogni altro obbligo e di ogni altra finalita' secondaria dei singoli statuti degli enti riuniti, e' commesso al consiglio di amministrazione del gruppo.