Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 36
Fino a quando permanga la gestione unica del patrimonio del pio luogo di sant'Eligio, le rendite di esso, dedotte le spese di interesse generale e comune, saranno separatamente applicate a ciascuna forma di beneficenza con bilanci e conti distinti dell'educandato e dell'ospedale.