Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 37
La determinazione della parte di rendita da assegnare rispettivamente all'educandato e all'ospedale, sara' fatta dal consiglio di amministrazione, coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa, tenuto conto della destinazione originaria dei cespiti, degli impegni presenti, dell'accrescimento che all'educandato apporteranno la diminuzione progressiva del conservatorio e le rendite del collegio dei SS. Bernardo e Margherita a Fonseca. In ogni caso la parte di rendita da assegnare all'ospedale dovra' essere portata, appena sia possibile, ad un minimo di lire venticinquemila l'anno.