Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 38
Il mantenimento, il ricovero ed il pagamento degli assegni alle oblate, alle converse, alle donne delle vecchie famiglie attualmente a carico degli enti raggruppati, continueranno nella misura attuale, quali oneri patrimoniali dei rispettivi bilanci. Ogni ammissione di nuove oblate o di donne adulte e' assolutamente vietata.