Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 46
Coloro che pel ritardo nella attuazione del nuovo ruolo o per circostanze eccezionali siano chiamati a prestare servizio temporaneo dopo il 1° luglio 1899, riceveranno, per il tempo dell'opera effettivamente prestata, la differenza tra l'assegno di disponibilita' e l'ultimo stipendio.