Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 47
Agli impiegati passati al nuovo ruolo e' conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli enti raggruppati dai quali dipendevano. Agli effetti della liquidazione della pensione il servizio prestato nel nuovo ruolo sara' cumulato col precedente. Agli impiegati di questa categoria, che fossero collocati in disponibilita', e' data facolta' di optare tra il trattamento di pensione e quello autorizzato coll'ultimo comma dell'articolo 45.