Regio decreto 29 dicembre 1898, n. 415 Art. 48
Per gli impiegati provenienti dalle cessate amministrazioni, assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all'articolo 34 e' facoltativa.
Per gli impiegati provenienti dalle cessate amministrazioni, assunti nei nuovi ruoli, l'assicurazione di cui all'articolo 34 e' facoltativa.