Regio decreto 12 aprile 1900, n. 112 Art. 2
La scuola ha lo scopo di fornire la istruzione teorica e pratica a coloro che intendono dedicarsi alle arti meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.
La scuola ha lo scopo di fornire la istruzione teorica e pratica a coloro che intendono dedicarsi alle arti meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.