Regio decreto 12 aprile 1900, n. 112 Art. 3
La scuola e' mantenuta a cura e spese della Camera di commercio ed arti di Capitanata, e coi contributi annui del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia e del comune di Foggia, come verranno stabiliti nei rispettivi bilanci. I locali e la suppellettile delle scuole e delle officine sono gratuitamente forniti dalla Camera di commercio.