Regio decreto 5 luglio 1900, n. 225 Art. 4
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: 1° Elementi di meccanica e tecnologia del ferro e del legno e disegno relativo; 2° Elementi di costruzioni murarie e di arti fabbrili e disegno relativo; 3° Elementi di fisica e chimica; 4° Elementi di geometria piana, solida e descrittiva applicata alle arti; 5° Disegno d'ornato a mano libera, geometrico ed architettonico, disegno di prospettiva e teoria delle ombre; 6° Pittura decorativa applicata alle arti ed alle industrie; 7° Plastica applicata alla lavorazione del legno, del ferro e del marmo. Con l'approvazione del Ministero di agricoltura e commercio potra' in seguito essere istituita una sezione di filatura e tessitura e tintoria, come pure altri insegnamenti che l'esperienza dimostrasse opportuni.