Regio decreto 5 luglio 1900, n. 225 Art. 5
Concorrono al mantenimento della scuola con contributo annuo: a) il Ministero di agricoltura, industria e commercio per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6,000 b) l'Amministrazione provinciale di Forli' per » 2,000 c) l'Amministrazione comunale per . . . . . . » 5,000 d) la Cassa di risparmio per . . . . . . . . » 1,000 e) la Camera di commercio ed arti per . . . . » 1,000 Potranno concorrere inoltre con sussidi straordinari o continuativi altri enti morali o privati.