Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 10
Il direttore della scuola ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati con decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso, fatta eccezione dei professori incaricati, che saranno scelti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio fra le persone notoriamente competenti nelle materie riguardanti i relativi insegnamenti. Il personale di servizio e' pure nominato dal ministro predetto. Potra' la direzione della scuola essere affidata, temporaneamente con decreto ministeriale, ad uno dei professori della scuola.