Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 11
Il personale insegnante ed amministrativo della scuola sara', con le norme che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14, inscritto alla cassa di previdenza che fosse istituita per le scuole industriali e commerciali dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il personale inserviente, sara' assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio. La scuola contribuira' all'assicurazione con una quota di contributo annuo, che sara' determinata dal regolamento, di cui all'art. 14.