Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 5
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilira' la ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso e ne determinera' i programmi e gli orari. Agli insegnamenti di cui all'articolo precedente altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.