Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 6
Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi: 1° senza esame: a) i licenziati dalle regie scuole tecniche; b) i licenziati dalle scuole inferiori di commercio, poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio; 2° con esame complementare: i licenziati dalla terza ginnasiale. Agli anni successivi sono inscritti solo gli allievi della scuola, i quali abbiano superato l'esame di promozione dall'anno precedente. Non sono ammessi uditori.