Regio decreto 22 maggio 1902, n. 152 Art. 7
Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza e' conferito dal ministro di agricoltura, industria e commercio il diploma di licenza commerciale. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' rappresentato dai propri delegati tanto negli esami di promozione quanto in quelli di licenza.