Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 5
Il corso si compie in tre anni. L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e finisce il 30 giugno. Col 1° maggio cessa l'orario invernale e incomincia l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali; la domenica e le altre feste nelle ore diurne. La durata complessiva delle lezioni e' di due ore e mezza almeno nei giorni feriali, e di tre ore nei giorni festivi.