Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 6
Il Governo della scuola e' commesso ad un consiglio direttivo composto di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e di un rappresentante per ciascuno degli istituti e dei corpi morali che contribuiscono al mantenimento della scuola. Il presidente e' eletto nel suo seno dal consiglio direttivo. E' segretario il consigliere meno anziano. Il presidente ed i consiglieri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Il consiglio si aduna ordinariamente il primo giovedi' di ciascun mese nell'ora che sara' stabilita dal presidente.