Regio decreto 6 settembre 1902, n. 362 Art. 7
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, su proposta del consiglio dirigente, approva il regolamento interno della scuola e determina il numero degli insegnanti. La nomina del direttore della scuola e degli insegnanti sara' fatta, in seguito a pubblico concorso, dal Ministero suddetto, il quale, quando ne sia il caso, li sospende e li revoca. In caso di assenza o di rinunzia la direzione sara' affidata a persona scelta dal Ministero stesso.