Regio decreto 15 settembre 1902, n. 347 Art. 2
La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti del falegname, dell'ebanista, del fabbro ferraio, dello scalpellino e del vasellaio.
La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti del falegname, dell'ebanista, del fabbro ferraio, dello scalpellino e del vasellaio.