Regio decreto 15 settembre 1902, n. 347 Art. 3
Il corso della scuola si compie in quattro anni. Potra' essere istituito un quinto anno facoltativo per completare la istruzione pratica degli allievi. Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno geometrico ed ornamentale, disegno applicato ai lavori di falegname, di ebanista, di fabbro ferraio ecc., modellazione elementare applicata ai vari mestieri e modellazione ornamentale per terre cotte artistiche. Ai detti insegnamenti potranno essere aggiunti altri sopra proposta del consiglio direttivo e coll'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Gli insegnamenti saranno svolti secondo i programmi e gli orari da approvarsi dal predetto Ministero.