Regio decreto 15 settembre 1902, n. 347 Art. 4
Alla scuola sono annessi, per le esercitazioni pratiche degli allievi, un laboratorio d'intaglio in legno ed ebanisteria ed uno per le terre cotte. Gli insegnamenti della scuola e le esercitazioni pratiche di laboratorio hanno luogo di sera. E' pero' in facolta' del consiglio direttivo di istituire corsi diurni.