Regio decreto 15 febbraio 1906, n. 65 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000; la provincia di Potenza con L. 2500; il comune di Potenza con L. 1000. Il materiale didattico e scientifico, il materiale di officina e tutte le altre attivita' della disciolta scuola passano in proprieta' del nuovo ente.