Regio decreto 15 febbraio 1906, n. 65 Art. 3
La scuola ha per scopo di formare esperti operai merce' un'istruzione teorica ed esercitazioni pratiche di laboratorio. La scuola e' diurna, ma vi potranno essere istituiti dal Ministero anche corsi serali e domenicali per gli adulti, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La scuola impartisce i seguenti insegnamenti: Lingua italiana; storia e geografia; matematica ed elementi di computisteria; elementi di fisica, di chimica, di meccanica, di elettrotecnica, tecnologia, disegno di ornato, geometrico, di costruzioni, di macchine e plastica. La scuola ha due sezioni: una per la lavorazione del legno, l'altra per la lavorazione dei metalli. Potranno inoltre istituirsi altre sezioni ed altri insegnamenti su proposta del Consiglio direttivo e con l'approvazione del Ministero. Le esercitazioni pratiche degli alunni hanno luogo in apposite officine secondo le norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 17.