Regio decreto 15 febbraio 1906, n. 65 Art. 4
Il corso diurno della scuola sara' di quattro anni. Per essere ammessi al corso diurno i giovani devono aver compiuto l'eta' di 12 anni ed aver superato l'esame di licenza elementare o pure l'esame di maturita' a termini di legge. Per passare da un corso della scuola al successivo occorre superare un esame di promozione. Ai giovani che avranno frequentato regolarmente il corso diurno e superato l'esame finale sara' rilasciato dalla Giunta di vigilanza un certificato di licenza.