Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 5
La scuola comprende un corso inferiore di due anni, che e' fine a se stesso, e apre l'adito altresi' al corso normale della durata di tre anni. Il corso normale si divide in tre sezioni: sezioni di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di arte decorativa applicata alla costruzione di mobili e alla edilizia. Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti, per quanto riguarda la spesa.