Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 6
Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'eta' di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed avere compiuto il corso elementare in conformita' dei vigenti regolamenti. Al primo anno di corso normale, oltre ai promossi del corso inferiore, sono ammessi i licenziati delle scuole d'arti e mestieri e delle scuole inferiori d'arte applicata alla industria dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nonche' dalle ordinarie scuole tecniche e dai ginnasi: questi ultimi previo esame di disegno secondo i programmi delle scuole tecniche. Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore che del corso normale, e' obbligatorio l'esame di promozione. Il Ministero puo' autorizzare l'ammissione degli allievi provenienti da scuole di egual grado.