Regio decreto 28 aprile 1907, n. 347 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5,000 La provincia di Napoli con . . . . . . . . . . . . » 2,000 Il comune di S. Giovanni a Teduccio con . . . . . . » 1,900 La camera di commercio di Napoli con . . . . . . . » 1,500. Il comune di S. Giovanni a Teduccio fornisce inoltre gratuitamente i locali necessari per la scuola e provvede alla loro manutenzione. Provvede altresi' alle spese di illuminazione mediante uno speciale contributo fisso di lire 450 annue. I contributi di cui sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si rendera' necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute negli art. 16 e 17 del presente regio decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa. I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sara' necessaria per adempire agli obblighi derivanti dall'articolo 23 ed agli altri impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta fino a tanto che tali obblighi non siano stati soddisfatti.