Regio decreto 28 aprile 1907, n. 347 Art. 8
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
2. Il direttore fa parte di pieno diritto della giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 1500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.