Regio decreto 28 aprile 1907, n. 347 Art. 7
Agli allievi del terzo corso che hanno superato gli esami di licenza verra' rilasciato il diploma di' tecnico meccanico od elettricista.
Agli allievi del terzo corso che hanno superato gli esami di licenza verra' rilasciato il diploma di' tecnico meccanico od elettricista.