Regio decreto 28 aprile 1907, n. 347 Art. 6
Al primo corso normale possono essere soltanto ammessi i giovani che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di eta' superato l'esame di maturita' o di' licenza elementare, in conformita' del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con regio decreto 13 ottobre 1904. Agli esami di licenza sono ammessi esclusivamente gli allievi del terzo anno di corso. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di pari grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori e praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.