Regio decreto 28 aprile 1907, n. 347 Art. 9
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta. Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della giunta.