Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 10
La Giunta di vigilanza si adunera' almeno una volta al mese, durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si adunera' inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutto le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti. Le adunanze saranno valide quando v'interverra' la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parita' prevarra' il voto del presidente. Decadranno dal loro ufficio quei componenti della Giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi. La decadenza sara' dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dara' comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.