Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 9
L'amministrazione della scuola sara' affidata ad una Giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Reggio Calabria, un rappresentante della Camera di Commercio ed arti di Reggio Calabria, un rappresentante del comune di Reggio Calabria e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella Giunta quegli enti o privati che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1000 lire annue. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominera' il presidente della Giunta, la quale eleggera' fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario. I membri della Giunta durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti. Il presidente della Giunta rappresentera' la scuola e provvedera' alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta dopo l'approvazione del Ministero.