Regio decreto 30 giugno 1907, n. 336 Art. 3
La scuola e' diurna e comprendo tre corsi. Essa fornisce gli insegnamenti teorici ed addestra in apposita officina gli allievi che si vogliono dedicare all'esercizio delle arti per la lavorazione del legno, dei metalli e delle pietre. Sara' istituita una sezione per l'istruzione professionale femminile. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termina il 1° luglio.