Regio decreto 30 giugno 1907, n. 336 Art. 4
Per essere ammessi al 1° corso occorre la licenza elementare. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.